E’ un referendum costituzionale confermativo, quindi non è previsto il quorum: il risultato sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti.
Referendum sulla giustizia: si vota il 22 e 23 marzo

Il 22 e 23 marzo si voterà per il referendum sulla riforma della giustizia, legge costituzionale sostenuta dal governo Meloni e approvata, in 4 letture, da Camera e Senato. Cerchiamo di fare chiarezza tra le alternative: c‘è chi sostiene le ragioni del NO, come l’avvocato Luigi Olivieri, c’è chi sostiene le ragioni del SI‘ come l’avvocato e assessore provinciale Mattia Gottardi.
Ecco il testo del quesito che sarà sulla scheda:
“Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo ’Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’?”
Trattandosi di una legge costituzionale, per evitare il referendum ed essere direttamente approvata in Parlamento, la riforma sulla giustizia avrebbe dovuto ottenere la maggioranza dei due terzi dei componenti delle Camere, nelle seconde deliberazioni. Il 18 settembre 2025, l’Aula di Montecitorio ha dato il via libera al provvedimento, in seconda lettura, con 243 sì su 400, al di sotto della soglia dei due terzi. Al Senato i voti favorevoli sono stati 112, sempre al di sotto della soglia dei due terzi. Da qui la richiesta del referendum confermativo (o costituzionale).
Ma per cosa si vota nello specifico? E cosa ha di diverso rispetto agli altri referendum? Ecco il referendum spiegato in alcuni semplici punti.
Che tipo di referendum è?
Quello sulla riforma della giustizia è un referendum costituzionale confermativo, regolato all’articolo 138 della Costituzione. Questo vuol dire che gli elettori potranno votare “Sì” se sono d’accordo con l’approvazione della riforma, “No” se sono contrari. Importante conoscere che non è previsto il quorum (a differenza dei referendum abrogativi), quindi il risultato sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti.
Cosa si vota?
La riforma costituzionale al vaglio, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025, modifica l’ordinamento giurisdizionale italiano per separare le carriere di giudici e dei pubblici ministeri, istituendo due Consigli superiori della magistratura distinti, il primo è per i giudici e l’altro per i pubblici ministeri. Nasce inoltre una nuova Alta Corte disciplinare per i magistrati ordinari (composta da 15 giudici, tra professori, avvocati e magistrati sorteggiati). Ma ecco i quesiti:
Giudice o Pubblico Ministero?
La modifica sostanziale della riforma della giustizia, interviene sull’articolo 104 della Costituzione: “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”, recita fin qui. Ora si aggiunge una frase: “Essa è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”.
Come funziona oggi?
In base alle regole attuali, tutti i magistrati seguono lo stesso percorso formativo e nel corso della carriera possono decidere di cambiare funzione, passando dal ruolo di giudice a quello di Pm al massimo una volta, ed entro i primi dieci anni della sua attività. Fino al 2022, anno in cui è stata approvata la riforma della giustizia voluta dall’ex ministra della Giustizia Marta Cartabia, i magistrati potevano cambiare funzione fino a un massimo di quattro volte.
La riforma costituzionale presentata dal governo propone di separare le carriere dei magistrati requirenti da quelli giudicanti: in questo modo, ogni magistrato dovrà scegliere all’inizio della propria carriera se assumere il ruolo di giudice o quello di Pm, senza la possibilità di cambiamenti successivi.
Come cambia il Consiglio Superiore della Magistratura?
Per effetto della separazione delle carriere, si sdoppia anche il Consiglio superiore della magistratura. Uno sarà il Csm della magistratura giudicante, l’altro il Csm della magistratura requirente.
La riforma prevede per entrambi che siano “presieduti dal Presidente della Repubblica”, come l’attuale Csm. I membri di diritto saranno, rispettivamente il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Vengono modificate le modalità di elezione dei Consigli. I membri dei due Consigli non saranno elettivi: i Csm infatti saranno composti per un terzo da membri laici e per due terzi da togati. I primi saranno estratti a sorte da un elenco di giuristi predisposto dal Parlamento in seduta comune, mentre i secondi saranno sorteggiati tra tutti i magistrati, giudicanti e requirenti, che avranno i requisiti che stabilirà una legge ordinaria successiva. I componenti dei due Csm “durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva”.
Qual è il ruolo dell’Alta corte?
L’ultima novità: l’introduzione di un’Alta corte disciplinare . Essa sarà composta da 15 membri: 3 nominati dal Presidente della Repubblica; 3 estratti a sorte da un elenco di giuristi che il Parlamento in seduta comune “compila con elezione”; 6 estratti a sorte tra i magistrati giudicanti con 20 anni di attività e con esperienze in Cassazione; 3 sorteggiati tra i magistrati requirenti con vent’anni di attività e esperienza in Cassazione. I togati sono quindi la maggioranza, ma il presidente viene eletto tra i laici. Durano in carica 4 anni, e l’incarico non è rinnovabile.
Cosa succede se vince il Sì o il No?
Dovessero vincere i “Sì”, la riforma della giustizia verrebbe confermata e il presidente della Repubblica promulgherà la legge costituzionale, che verrà infine pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Qualora l’esito dovesse essere negativo, la riforma votata dal Parlamento non sarà approvata.
Altre modifiche introdotte: Le sentenze non impugnabili
Infine, tra le novità previste dalla riforma, le sentenze sono ricorribili solo davanti alla stessa Corte che giudicherà in secondo grado in una composizione diversa rispetto al primo. Le sentenze non sono impugnabili in Cassazione come prevede l’articolo 111 della Costituzione. Una legge ordinaria disciplinerà gli illeciti disciplinari, le sanzioni, la composizione dei collegi, il procedimento e il funzionamento dell’Alta Corte.
I tempi per le leggi attuative
L’ultimo articolo della riforma stabilisce che “entro un anno” dall’entrata in vigore (quindi dopo il referendum) devono essere varate le leggi attuative. Nel frattempo continuano ad osservarsi le leggi vigenti.
Nelle prossime settimane assisteremo ad una campagna referendaria infuocata, partiti, magistrati, avvocati, si schiereranno per l’una o per l’altra opzione. Per far comprendere meglio le ragioni del “No” e del “Si “abbiamo chiesto il loro parere a due avvocati giudicariesi, Mattia Gottardi e Luigi Olivieri.






















