Luigi Olivieri: “No perché questa legge vuole indebolire l’autonomia e l’indipendenza del potere giudiziario”

Le ragioni dell’avvocato sul Referendum

In vista del Referendum costituzionale confermativo a cui tutti i cittadini saranno chiamati a votare i prossimi 22 e 23 marzo 2026, a fianco delle ragioni del Si‘, riportiamo le ragioni del NO. Segue il pensiero dell’avvocato Luigi Olivieri.

«La legge di riforma costituzionale su cui gli italiani sono chiamati ad esprimere la loro opinione con un referendum senza quorum (si vince o si perde per un solo voto indipendentemente dal numero di Italiani che andranno a votare!) modifica ben 8 articoli della costituzione (il titolo IV della Costituzione).

Queste norme riguardano l’organizzazione della magistratura e non affrontano alcuno dei gravi problemi che attanagliano il funzionamento del servizio giustizia (lentezza dei processi, mancanza del personale dei magistrati ed amministrativi, costi della giustizia, mancato rimborso delle spese assunte per la difesa in caso di assoluzione ecc.). Tra l’altro, secondo la vulgata della maggioranza politica che l’ha voluta, sarebbe destinata solo a separare le carriere tra i magistrati giudicanti e magistrati requirenti (pubblici ministeri).

Le cose non stanno così. Basterebbe leggere le norme con le quali si vorrebbe modificare la costituzione per capire che si tratta di ben altro! Infatti se si voleva separare definitivamente le carriere tra Giudici e Pubblici Ministeri lo si poteva fare con legge ordinaria. Già ora le funzioni sono separate e solo nell’arco dei primi 10 anni di servizio un giudice può chiedere di passare alla funzione di pubblico ministero e viceversa. I numeri dicono che lo 0,4% dei magistrati operano questa scelta nella loro carriera! Perché quindi scomodare ed innovare profondamente la Costituzione?

Va fatta una premessa che non è solo forma ma sostanza. L’iniziativa legislativa è del governo ed il testo del disegno di legge in 4 letture (due Camera e due Senato) non ha subito modifiche neppure di una virgola; non sono state accolte proposte emendative migliorative provenienti sia dalla maggioranza che minoranza parlamentare. Mai successo in tutta la storia della Repubblica anzi per chi avesse voglia di andare a leggersi i lavori dell’Assemblea Costituente che approvò la Costituzione potrà constatare tra l’altro che su quegli 8 articoli, che si vuole profondamente modificare, i costituenti ci ragionarono per quasi un anno in considerazione della delicatezza della questione: l’autonomia e indipendenza della magistratura.

Ciò perché la democrazia si fonda sulla divisioni dei poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario. Solo se ben bilanciati questi poteri permettono alla dizione democrazia una effettiva esplicazione e concretizzazione. L’ invadenza dell’esecutivo sul giudiziario (giudici o Pubblici Ministeri condizionati od intimoriti nelle loro funzioni dalla politica) porterebbe verso la democratura.

Perché i Costituenti erano così sensibili e vollero garantire in modo chiaro ed inequivocabile l’autonomia e l’indipendenza della magistratura? Perché sapevano, avendolo vissuto, a cosa porta il fatto che il Pubblico Ministero soggetto al controllo dell’esecutivo e la timidezza-timore del giudice nei confronti del governo durante il periodo fascista! In quel periodo se non si “remava nella stessa direzione” si veniva trasferito o messo in condizione di non nuocere. Basterebbe leggere il bel libro di Leonardo Sciascia dal titolo “Porte Aperte” che racconta la storia di un giudice che giudicò in un processo in modo difforme da quello che la politica gli aveva suggerito nel periodo fascista.

Chi scrive è un avvocato che svolge la professione da oltre 40 anni ed è assolutamente convinto della necessità dell’imparzialità del giudice con la parità tra accusa e difesa nel processo (ho contribuito a scrivere la riforma dell’art. 111 della Costituzione nel 1999). Sono altrettanto però convinto della necessità di garantire l’assoluta indipendenza del potere giurisdizionale, in tutte le sue componenti, mediante un organo di garanzia di rilievo costituzionale quale il Consiglio Superiore della Magistratura (Csm) così come ora è definito nella Costituzione.

La divisione del Csm in due organismi (uno per i Pubblici Ministri ed uno per i Giudici) è la volontà della politica di indebolire l’autonomia e l’indipendenza del potere giudiziario che si manifesta in tutta la sua volgarità quando si prevede che i componenti togati di questi organismi (giudici e pubblici ministri) siano scelti con lo strumento dell’estrazione a sorte tra 2000 Pubblici ministeri e 7400 giudici!

E’ evidente la volontà di umiliare e sferrare un colpo al potere giudiziario perché questi facendo il loro dovere talvolta non compiacciono ai Governanti di turno! Per non parlare poi della previsione dell’istituzione dell’Alta Corte Disciplinare che dovrebbe giudicare in merito ai procedimenti disciplinari dei magistrati che ha un contenuto vagamente intimidatorio, un organismo del tutto autoreferenziale ed in evidente spregio della previsione costituzionale di non costituire giurisdizioni speciali.

Attualmente il Consiglio Superiore della Magistratura è composto da 33 persone di cui: tre di diritto, il presidente della Repubblica che lo presiede, il Primo Presidente della Corte di Cassazione ed il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, 10 eletti dal Parlamento in seduta comune tra professori di materie giuridiche od avvocati con 15 anni di professione, 5 pubblici ministeri e 15 giudici scelti mediante elezione tra i 9400 magistrati. Come è di facile intuizione i Pubblici Ministeri sono una minoranza tra i magistrati rappresentati nel CSM.

Se la politica costruisce un ceto professionale come superpotere, quel superpotere prima o poi si manifesterà! Con un loro CSM, separato da quelli dei giudici, i Pubblici Ministeri si governeranno e si promuoveranno da soli, senza vincoli gerarchici, discrezionalmente promuoveranno azioni penali e decideranno quelle da non promuovere; diverranno un gruppo di persone che si autogovernano, incontrollati, con alle loro dipendenza la polizia giudiziaria.

Oggi, a costituzione vigente, i Pubblici Ministeri condividono la stessa formazione e funzione giurisdizionale dei giudici. Sarebbe esiziale che i Pubblici Ministeri divengano “gli avvocati dell’accusa” con un organismo che ne disciplina la carriera solo per loro. Oggi il Pubblico Ministero non può “nascondere” eventuali prove anche documentali a favore dell’indagato-imputato altrimenti commette un reato; deve chiedere l’archiviazione in fase di indagini qualora il giudizio prognostico per richiedere il processo non porti ad una probabile condanna dell’indagato. Questo perché sia il Giudice che il Pubblico Ministero sono funzionari pubblici che perseguono l’interesse pubblico seppur con funzioni, appunto, diverse.

Togliere il Pubblico Ministero da questo idem sentire e formarlo come “avvocato dell’accusa” comporta, a mio avviso, una eterogenesi dei fini con la probabile conseguenza che la politica, prima o poi, vorrà condizionarlo prevedendo quando esercitare l’azione penale e con che modalità con possibilità di indirizzo in merito. Se così fosse il principio che LA LEGGE E’ UGUALE PER TUTTI diventerebbe una mera affermazione di principio.

Il NO alla riforma costituzionale ribadisce la garanzia Costituzionale dell’indipendenza ed autonomia della magistratura ed impedisce un colpo di mano di chi non tollera che la politica sia essa stessa soggetta al rispetto delle leggi; difendere l’autonomia ed indipendenza di coloro che devono fare rispettare la legge anche dall’arroganza della politica che la viola per il sol fatto di avere vinto le elezioni politiche è un ulteriore motivo per andare a votare e votare NO alla legge di riforma costituzionale affinché non entri mai in vigore.»

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